Regolamento

Il giorno 30 marzo 2010 a Voltana (RA) si sono riuniti i seguenti signori:

- Ivan Valenti
- Piero Calderoni
- Gianni Dall'Osso

al fine di procedere alla costituzione di una associazione  ricreativa  sportiva dilettantistica senza scopo di lucro non riconosciuta denominata Romagna Roadster Club.

Presidente in carica: Ivan Valenti
Vice presidente: Piero Calderoni
Amministratore: Gianni Dall'Osso

Sede presso il Centro Sociale Cà Vecchia, in piazza Teseo Guerra 1, 48022 Voltana (RA)

Associazione  ricreativa sportiva dilettantistica senza scopo di lucro non riconosciuta denominata Romagna Roadster Club con sede presso Cà Vecchia, piazza Teseo Guerra, 1 - 48022 Voltana (RA)

La durata dell’associazione è illimitata.

L’associazione ha per scopo quello di favorire ed incrementare la diffusione dell’immagine e della cultura dell’automobile “Roadster” nonché favorirne l’incontro, la collaborazione e l’accrescimento del bagaglio tecnico e culturale di tutti i possessori e degli appassionati di questa vettura, operando quando possibile, con iniziative a scopo benefico e sempre nel rispetto del codice della strada, delle leggi italiane e straniere, nel caso gli eventi organizzati fossero ospitati in stati esteri appartenenti e non alla UE, comunque sempre nel ripudio di ogni comportamento contrario alla sicurezza stradale quali gare clandestine, assunzione di sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti.

L’associazione si propone di:
a) promuovere l’interesse del modello Roadster
b) riunire in sodalizio i possessori e gli appassionati di detta vettura;
c) patrocinare ed organizzare raduni  di tali autoveicoli in genere;
d) operare in modo da incrementare i rapporti con altri club ed associazioni aventi scopi analoghi, anche se oggetti  diversi;
e) promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione tecnica degli associati;
f) promuovere e sviluppare attività sportive motoristiche dilettantistiche;
g) organizzare squadre, gruppi, rappresentazioni, etc. per la partecipazione a concorsi, saloni, manifestazioni, cerimonie, films, filmati pubblicitari, esposizioni ed iniziative di qualsiasi tipo che coinvolgano, a qualsiasi titolo, le automobili Roadster;
h) pubblicare giornali, riviste, bollettini informativi atti a mantenere il contatto con i soci nonché a divulgare l’esistenza dell’ associazione e delle sue attività, compreso collaborare con gli organi di informazione, sia generale che di settore;
i) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale  per autofinanziamento; in tal caso osservando le normative fiscali vigenti;
j) fornire tutte le informazioni utili e necessarie allo sviluppo dell’interesse per l’autovettura Roadster utilizzando siti internet ed altre iniziative connesse al web;
k) tipulare convenzioni ed accordi con società e aziende del settore e non, centrali di telerilevamento, servizi di vigilanza e sorveglianza, assicurazioni etc. e quant’altro possa recare direttamente o indirettamente benefici ai soci e alla stessa  associazione.

a) Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’associazione, sottoscrivendo l’atto del presente regolamento in data _________; hanno diritto di voto in assemblea.
b) Soci ordinari: sono gli iscritti ammessi al contratto associativo dopo la nascita dell’associazione, che partecipano alle attività della stessa e contribuiscono al suo sviluppo; hanno diritto di voto in assemblea.
c)   Soci onorari: sono coloro ai quali la tessera è stata concessa d’ufficio dal consiglio direttivo, e sono persone che si sono distinte nel campo  motoristico o che hanno reso importanti servigi all’associazione; la tessera di socio onorario è gratuita, concedibile sia anno per anno che a vita, ma non dà diritto di voto nell’assemblea.

Saranno ammessi alla qualità di socio ordinario tutti gli interessati che presenteranno o faranno pervenire la domanda prestampata per l’ammissione, (reperibile su www.romagnaroadsterclub.it o in occasione di eventi  dedicati) corredata di tutti i dati personali, con allegata la fotocopia ben leggibile di un documento di identità valido. La domanda di ammissione dovrà altresì  recare l’accettazione, espressa mediante firma autografa, del presente regolamento e l’impegno ad osservare sia questo  che altri eventuali regolamenti interni di volta in volta emanati e sia le delibere del consiglio direttivo.

Dovrà altresì avere raggiunto la maggiore età.

La domanda di ammissione deve essere accompagnata dal modulo  informativo sulla privacy, ai sensi dell’art. 13  D.Lsg. 196/2003, reperibile su www.romagnaroadsterclub.it, debitamente firmato.

Tale domanda se accettata, previa delibera a maggioranza del consiglio direttivo, verrà firmata dal presidente dell’associazione che si impegnerà a darne comunicazione all’interessato tramite  mail dotata di notifica di ricezione, il quale dovrà a pena di decadenza versare per intero la quota associativa entro il termine di 7 giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione dell’accettazione della domanda di ammissione all’associazione. Tale comunicazione avrà come contenuto oltre all’esito della domanda anche gli estremi e i termini con cui dovrà essere effettuato il versamento. Nel caso che l’interessato a ricoprire la qualità di socio fosse ammesso ed entro il termine a pena di decadenza di 7 giorni non versi la quota per intero, cadrà automaticamente dalla qualità di socio ordinario.

La quota associativa che verrà fissata dal consiglio direttivo, entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo, dovrà essere versata dai soci  entro il 31 gennaio dell’anno a cui si fa riferimento.

Il socio che non avesse ottemperato entro il 28 febbraio, non potrà partecipare alle attività sociali fino al saldo della quota; qualora non si metta in regola entro il 30giugno verrà escluso dall’associazione.

La quota non potrà mai essere restituita per nessun motivo; inoltre è intrasmissibile e non rivalutabile. Solo in caso di morte è ammesso il subentro (per la  restante parte dell’ anno) degli eredi, dietro loro esplicita richiesta. Essi avranno diritto ad un solo voto e con l’anno successivo, chi lo desidera, dovrà iscriversi a proprio nome. In caso di richiesta di eventuali contributi straordinari il socio che non intenda aderire ha il diritto a recedere nei 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta.

Il socio ha diritto:

a) ad essere sempre informato sulle attività dell’associazione e sulla vita associativa; a tale scopo saranno utilizzati canali telematici. In caso di persone che ne siano sprovviste o che non ne facciano uso frequente,  il consiglio direttivo avrà facoltà di fissare un supplemento sulla quota annuale per compensare le spese di stampa e spedizione o quant’altro;
b) a partecipare alle attività dell’associazione, motoristiche e non;
c) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e/o modifica delle norme del presente regolamento associativo;
d) a partecipare all’elezione degli organi direttivi.

Il socio è tenuto a:

a) osservare il regolamento e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) tenere un comportamento in linea con lo spirito e le idee dell’associazione;
c) versare la quota associativa annuale, secondo le deliberazioni del consiglio direttivo e del presente regolamento.

La qualifica di socio si perde:

a) in caso di dimissioni scritte (recesso);
b) in caso di mancato versamento quota annuale (decadenza);
c) per causa di morte o sopravvenuta inabilità (decadenza);
d) per esclusione, come meglio specificato all’art.11 (sospensione o radiazione).

L’esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo per il socio che:

a) non ottemperi  alle disposizioni del presente regolamento;
b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie o concorrenti agi interessi dell’associazione (radiazione);
c) in qualunque modo arrechi danno, anche morale, all’associazione (sospensione se fatto involontariamente, radiazione se volontariamente);
d) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo stabilito (decadenza dopo 6 mesi di morosità).

Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza, sospensione, diniego della domanda o radiazione devono essere comunicate mediante fax oppure mail con notifica di ricezione. Qualora il socio non condivida le ragioni della sospensione o decadenza può chiedere entro 20 (venti) giorni dalla notifica la convocazione dell’assemblea dei soci, da tenersi nei 30 (trenta) giorni successivi, il cui responso è insindacabile. Contro la radiazione non può essere fatto ricorso.

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito da:

a) i contributi associativi , le oblazioni o liberalità che pervenissero all’ associazione per il conseguimento degli scopi sociali e degli avanzi di gestione;
b) i beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
c) le eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
d) tutto quanto, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’associazione.

E’vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative dovrà essere presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento insieme con il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed approvato dall’assemblea dei soci.

Sono organi dell’associazione:

a) l’assemblea degli associati;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione. E’ costituita da tutti i soci  in regola con le quote associative. Il luogo di convocazione è deciso di volta in volta.

Tutte le categorie di soci (eccetto i soci onorari) hanno diritto ad un voto e ciascun socio (anche se socio onorario) potrà rappresentare, munito di apposita delega scritta, sino ad un massimo di 2 (due) soci ordinari e fondatori assenti. E’ considerata valida la delega anche trasmessa sotto forma di fax o mail diretta dal delegante all’associazione, se pervenuta alla stessa almeno cinque giorni prima dell’assemblea. Non è consentito delegare un membro del consiglio direttivo.

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, sempre che siano almeno 3 (tre). Le sue delibere sono valide con la maggioranza della metà più uno dei votanti.

L’assemblea non può deliberare per argomenti che non siano stati messi all’ordine del giorno; sugli argomenti compresi nelle “varie ed eventuali” si possono avere deliberazioni solo se gli stessi non sono di fondamentale importanza.

Le votazioni avverranno alzata di mano.

Per le delibere concernenti le modifiche al regolamento, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, sarà necessaria la presenza di due terzi degli associati e le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei voti. Le delibere di modifica sono nulle se non abbiano concorso alle stesse almeno la metà dei soci fondatori.

L’assemblea si riunirà almeno una volta all’anno entro 6 (sei) mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Essa si riunisce inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne  sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli associati o quando il presidente, o il consiglio direttivo, lo ritenga opportuno. La convocazione sarà fatta con mail a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l’elenco delle materie da trattare. La data della seconda convocazione non deve essere inferiore alle ventiquattro ore rispetto la prima convocazione.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza, da un membro del consiglio direttivo designato dall’assemblea su proposta del presidente.

Il Consiglio Direttivo cura l’amministrazione dell’associazione. E’ composto da un numero dispari da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall’assemblea fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le sue deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità, prevarrà il voto del presidente a valore doppio. Per garantire il corretto funzionamento degli organi sociali, verranno dichiarati decaduti, da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a 2 (due) riunioni consecutive. In caso di recesso, perdita o esclusione di un membro del Consiglio Direttivo, che comporti la mancanza del numero minimo, sarà prontamente convocata un’assemblea per la nomina di un altro membro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessari o lo richiedano almeno due membri del Consiglio. Non è ammessa la delega. Il Consiglio Direttivo si riterrà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. E’ ammessa la convocazione con qualsiasi mezzo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
b) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea e cura gli affari di ordinaria amministrazione;
c) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno;
d) attua le finalità previste all’art.3 e promuove le attività sociali di cui all’art.4 del presente regolamento;
e) nomina al suo interno il presidente, il vice presidente, il tesoriere;
f) fa rispettare le norme ed i regolamenti dell’associazione e adotta verso i soci gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari;
g)fissa l’ammontare delle quote associative annue e degli altri eventuali contributi particolari; delibera sull’emissione di tessere ai soci onorari e sulla loro validità.

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e cura l’amministrazione dell’associazione, provvede agli incassi e pagamenti, alla tenuta dei libri sociali e contabili, esegue la gestione economica e finanziaria, provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del bilancio consuntivo.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra e con i soci sulla validità, sulla interpretazione o sulla esecuzione del presente regolamento, sarà sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in contrasto.